AIMUSE: statuto e regolamento

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“A.I.Mu.Se. Associazione Italiana Mutismo Selettivo”

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, l’associazione denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA MUTISMO SELETTIVO APS” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L’acronimo APS è utilizzabile solo ed

esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.

2. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L’associazione ha sede legale nel Comune di MILANO e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2

FINALITÀ

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

– facilitare e favorire il superamento del mutismo selettivo nei bambini adolescenti e adulti;

– promuovere e stimolare la diffusione della conoscenza del mutismo selettivo;

– proporre, organizzare, sviluppare attività, interventi e ricerche che favoriscano l’individuazione di cure per il mutismo selettivo;

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106

h) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l’associazione si propone di:

– promuovere e gestire programmi e percorsi di supporto e formazione professionale per favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con mutismo selettivo anche

attraverso progetti in partenariato con aziende e in particolare nell’ambito dell’agricoltura sociale;

– realizzare e sostenere iniziative di ricerca scientifica che puntino in particolare alla individuazione di protocolli di intervento per la prevenzione e la cura del mutismo selettivo e delle patologie ad esso correlate.

– favorire la conoscenza del mutismo selettivo e delle corrette pratiche di intervento;

– realizzare interventi psicoterapeutici residenziali intensivi diretti ai nuclei familiari con bambini piccoli che soffrono di mutismo selettivo, ad adolescenti e ad adulti;

– organizzare e gestire colloqui psicologici e socio-educativi per famiglie, docenti e soggetti affetti da mutismo selettivo attraverso sportelli d’ascolto dedicati e modalità a distanza (supporto telefonico e telematico);

– favorire la diagnosi e l’intervento psicoterapico a bambini, adolescenti e adulti con mutismo selettivo da parte di personale specializzato;

– realizzare tirocini formativi diretti a studenti universitari e specializzandi;

– organizzare incontri, conferenze, convegni, pubblicazioni, opuscoli, laboratori in relazione al mutismo selettivo.

– creare percorsi formativi relativi al mutismo selettivo, diretti a chiunque entri in contatto con il disturbo.

– collaborare con enti di formazione per promuovere e realizzare lezioni magistrali, percorsi formativi universitari e specialistici.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3. purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

AMMISSIONE

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

4. L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente, per delega, o tramite il voto per corrispondenza o telematico (con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l’accertamento e l’identità del socio) e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento

predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

e) il Collegio Arbitrale.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

5. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

ART. 12

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;

f) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di metà dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. E’ possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l’accertamento e l’identità del socio.

11. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

12. Per favorire al massimo la partecipazione degli associati alla decisione dell’Associazione, le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni indicate in un apposito Regolamento dell’Associazione.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti fino a due mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, l’Assemblea può rieleggere i componenti oltre il limite dei 2 mandati.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;

f) stabilire all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all’esclusione di soci;

k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;.

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di comunicazione inoltrata mediante invio di PEC almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno DUE volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto fino a due mandati consecutivi.

2. Il presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19

COLLEGIO ARBITRALE

In caso di eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi può essere eletto un Collegio Arbitrale. Il Collegio sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, e giudicherà inappellabilmente e a titolo definitivo senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente dalle due parti in contestazione, mentre il terzo componente, che assume le vesti di Presidente, dagli altri due membri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Quanto viene deliberato dal Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, obbligando le parti a rinunciare a qualsiasi impugnativa.

ART. 20

ORGANO DI CONTROLLO

1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

ART. 21

LIBRI SOCIALI

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 22

RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:

– quote sociali

– contributi pubblici;

– contributi privati;

– donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

– rendite patrimoniali;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

– entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;

– corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

– entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

– altre entrate espressamente previste dalla legge;

– eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 23

SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 24

ESERCIZIO SOCIALE

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di Aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ART. 25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

REGOLAMENTO (modificato e approvato nella seduta Assembleare del 24 Aprile 2022)

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l’attività dell’Associazione Italiana Mutismo Selettivo (di seguito denominata AIMUSE) nel rispetto dello Statuto.

Esso nasce dall’esigenza di dotarsi di uno strumento articolato e flessibile che consenta ai Soci di darsi delle regole che si adattino meglio alle loro esigenze ed ai rapidi cambiamenti richiesti dall’evoluzione del contesto associativo.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione dell’Assemblea e può essere modificato solo in sede assembleare ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

SEZIONE 1- ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 1 – RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

1.1 Referenti regionali

Nomina e durata

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci di ciascuna regione Italiana un Referente Regionale che rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Al rinnovo delle cariche sociali ogni referente regionale può essere rinominato.

Requisiti

Per esser Referenti Regionali è necessario:

  1. avere una formazione specifica sul mutismo selettivo ottenuta tramite lettura della guida “Momentaneamente Silenziosi” e del materiale informativo presente sul sito AIMUSE, incluso lettura di articoli e altri testi disponibili sull’argomento;
  2. aver seguito una giornata d’informazione (o d’incontro) organizzata da Aimuse;
  3. avere buone capacità di comunicazione e organizzazione;
  4. conoscere e condividere lo Statuto, il Regolamento AIMUSE e le iniziative portate avanti dall’Associazione;
  5. non essere in conflitto di interessi con le funzioni afferenti all’esercizio della carica

Compiti

Il Referente regionale avrà il compito di:

  1. rappresentare AIMUSE nelle rispettive aree di riferimento;
  2. fornire assistenza e accoglienza ai genitori residenti nella Regione che si avvicinano all’associazione per richiesta di informazioni,anche creando gruppi di auto aiuto;
  3.  organizzare eventi informativi e formativi coinvolgendo le scuole e gli insegnanti;
  4. promuovere e avviare incontri conoscitivi con specialisti/insegnanti/educatori presenti nell’area al fine d’implementare il network;
  5. avviare contatti e relazioni con le istituzioni ed enti pubblici e privati a livello locale;
  6. provvedere a sollecitare ed eventualmente raccogliere le quote sociali a livello territoriale trasmettendole alla sede nazionale secondo le modalità definite dal tesoriere;
  7. proporre progetti e attività;
  8. Contribuire alla pubblicizzazione per la raccolta del 5 mille;
  9. partecipare alle riunioni e alle iniziative programmate dalla sede nazionale, rappresentando le posizioni e le idee degli associati locali;
  10. individuare e proporre al consiglio direttivo la nomina e la revoca di eventuali referenti provinciali.

Obblighi

Il referente Regionale ha l’obbligo di:

  • partecipare almeno una volta all’anno al Comitato dei Referenti Regionali; in caso di assenza ingiustificata decade dall’incarico;
  • controllare regolarmente la casella di posta regionale rispondendo entro una settimana ai messaggi ricevuti;
  • partecipare attivamente alla vita dell’associazione.

Referenti provinciali

Il referente regionale può individuare e proporre al consiglio direttivo la nomina di referenti provinciali a cui delegare l’animazione di aree locali.

Il referente provinciale ha l’obbligo di rapportarsi e di consultare il referente regionale per quanto riguarda l’organizzazione di eventi e iniziative sul proprio territorio di competenza.

Il referente regionale può proporre la revoca del referente provinciale in caso di sua prolungata inattività o di inosservanza delle norme contenute nello statuto.

I referenti territoriali sono confermati annualmente dal Direttivo in occasione dell’incontro annuale dei referenti.

Decadenza

Decadono i referenti:

  • che siano morosi (nel qual caso decadono anche come soci);
  • per constatata inefficienza e/o inoperosità.

ART. 2 COMITATO DEI REFERENTI REGIONALI

Il Comitato dei referenti regionali è un organo consultivo composto da tutti i Referenti regionali. Si riunisce almeno una volta all’anno, insieme al Consiglio Direttivo, preferibilmente prima o in concomitanza con l’Assemblea annuale, con l’obiettivo di discutere gli indirizzi strategici dell’Associazione e il Bilancio preventivo con relativa allocazione delle risorse.  Il Consiglio Direttivo può allargare il Comitato includendo anche i referenti provinciali definendo di volta in volta le modalità di partecipazione.

ART.3 CONSIGLIO ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare un consiglio costituito da soci che abbiano ininterrottamente partecipato alla vita sociale in modo attivo per almeno 4 anni consecutivi, ricoprendo cariche sociali, fornendo supporto ed assistenza nei settori di loro competenza, dedicando tempo ed energia per la crescita dell’associazione.

Il consiglio direttivo può delegare funzioni, a propria discrezione, al Consiglio Onorario; chiedere pareri e consigli.

Il Consiglio Onorario si riconferma al rinnovo delle cariche sociali.

ART. 4 TESORIERE

Il Tesoriere, designato tra gli eletti al Consiglio Direttivo, ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano alla gestione economica dell’Associazione, e in particolare di:

  1. accertare il regolare pagamento da parte dei soci delle quote associative annuali;
  2. verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all’Associazione, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;
  3. esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell’Associazione;
  4. tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell’Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità.

ART. 5 SEGRETARIO

Il segretario designato tra gli eletti al Consiglio Direttivo, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

ART 5 bis DIRETTORE

Il Direttore dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e avrà i seguenti compiti:

  1. Sovrintende e dirige le attività approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  2. Coordina la gestione amministrativa delle attività dell’Associazione e cura la tenuta e la conservazione di tutti i libri contabili;
  3. In stretta collaborazione con il Tesoriere che vigila e ne verifica l’operato, cura la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell’Associazione approvate in seno al Consiglio Direttivo, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione;
  4. Si confronta regolarmente con il tesoriere al fine di verificare le iscrizioni dei soci, i rinnovi delle quote, la morosità;
  5. Si occupa della tenuta del libro soci condividendo regolarmente i contenuti  con il segretario;
  6. Redige il bilancio previsionale sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo;
  7. Redige il bilancio consuntivo sulla base delle risultanze contabili sottoponendolo al controllo del tesoriere;
  8. Lavora in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo rendendo conto del suo operato a richiesta;
  9. Assume la gestione e la custodia del telefono istituzionale e segue le e-mail generali dell’associazione in collaborazione con le figure preposte ad ogni ambito;
  10. Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico ed alle riunioni dell’Assemblea dei soci.

ART. 6 USO DEL LOGO

Il logo AIMUSE e il nome di AIMUSE possono essere utilizzati solo per iniziative organizzate direttamente dall’Associazione o per le quali il Consiglio Direttivo ha dato espressa autorizzazione o patrocinio.

Il soggetto patrocinato può utilizzare il logo di Aimuse negli strumenti comunicativi e attestativi dell’iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell’Associazione. Il ruolo di Aimuse è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l’iniziativa patrocinata, con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione, attraverso il patrocinio all’evento.

Aimuse si riserva il diritto di autorizzare previa verifica dei contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o d’interessi dell’Associazione stessa, di revocare il provvedimento concessionario.
E’ vietata la riproduzione e l’uso del logo dell’Associazione per fini commerciali e politici.

SEZIONE 2 – COMITATO SCIENTIFICO

ART. 7 – PREMESSA

In conformità con quanto indicato nell’ articolo 16 dello Statuto Nazionale AIMUSE, il Consiglio Direttivo regolamenta qui di seguito la costituzione del Comitato Scientifico dell’Associazione ed il suo funzionamento.

ART. 8 – OBIETTIVO

Il Comitato Scientifico AIMUSE è un organo consultivo e di sostegno che ha il compito di fare proposte e di esprimere pareri sulle questioni inerenti lo studio e la ricerca riguardanti il MS e ha il compito di rappresentare l’Associazione nei rapporti col mondo scientifico e accademico.

In dettaglio le finalità del Comitato Scientifico sono:

  1. esprimere parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
  2. svolgere, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, attività di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attività;
  3. esprimere parere sulle materie di studio e ricerca e sull’eventuale erogazione di fondi;
  4. proporre ricerca e attività scientifiche per accrescere le conoscenze nel campo del mutismo selettivo
  5. proporre attività di formazione dirette agli specialisti al fine di facilitare diagnosi precoci e buone prassi terapeutiche
  6. proporre al Consiglio Direttivo l’organizzazione di eventi, corsi o aggiornamenti formativi nell’ambito del mutismo selettivo.

ART. 9 – COMPOSIZIONE

Il Comitato Scientifico è composto da personalità che si sono distinte, a livello nazionale e internazionale, per la competenza professionale e le doti umane nel trattamento di persone con Mutismo Selettivo.

Il comitato accoglie le seguenti figure di specialisti: Psicologi, Psicoterapeuti, Pedagogisti, Logopedisti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Medici pediatri, Educatori professionali, Counsellors, Psicomotricisti e altri specialisti che abbiano comprovata esperienza e formazione nel campo del Mutismo selettivo.

All’interno del Comitato Scientifico devono essere presenti di diritto, oltre al Presidente dell’Associazione, almeno un rappresentante dei genitori e un rappresentante del mondo della scuola.

In seno al Comitato viene nominato a maggioranza un Direttore Scientifico che avrà il compito di coordinare le attività e di rappresentare il Comitato Scientifico nei rapporti con il mondo scientifico ed accademico.

ART. 10 – NUMERO E MODALITÀ DI NOMINA

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di venti. Il Direttore Scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico e partecipa ai suoi lavori allo scopo di assicurarne il coordinamento.

I primi 5 membri del Comitato Scientifico sono designati direttamente dal Consiglio Direttivo di AIMUSE. Gli eventuali ulteriori componenti possono essere nominati dal Consiglio Direttivo previa valutazione del curriculum e approvazione dei membri dal parte del Comitato Scientifico.

Qualora il numero dei membri del Comitato Scientifico si riduca a meno di cinque, per dimissioni od altro impedimento, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova designazione, previo parere non vincolante del Direttore Scientifico.

ART. 11 – ESERCIZIO, DURATA E GRATUITÀ DELLE CARICHE

Il Comitato Scientifico, deliberando a maggioranza semplice su istanza del Direttore Scientifico, può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio Direttivo o altre personalità esterne o interne all’Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.

Il Comitato Scientifico viene nominato e decade in concomitanza con le elezioni del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato o modificato.

I membri del Comitato Scientifico possono chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico e possono essere convocati dal Consiglio Direttivo per un confronto.

Il Comitato Scientifico è tenuto a relazionare almeno una volta all’anno in sede di riunione del Consiglio Direttivo sulla programmazione e sulle attività svolte durante l’anno.

I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.

SEZIONE 3 – REGOLAMENTO ELETTORALE

ART.12 – ELETTORI

Partecipano alle elezioni del Consiglio Direttivo:

  1. tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale. Come quota annuale si intende quella dell’anno sociale di riferimento che va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Si considerano in regola i soci già iscritti che rinnovano anche il giorno stesso delle elezioni.
  2. I nuovi soci che abbiano richiesto l’iscrizione almeno un mese prima della data prevista per le elezioni (da Statuto il Consiglio Direttivo deve ratificare il passaggio al libro soci).

ART.13 – CANDIDATURE

Sono eleggibili tutti gli associati che presentino la loro candidatura per il Consiglio Direttivo. Nella candidatura può essere indicata la carica per la quale ci si propone o il ruolo che si intende ricoprire e una scheda di presentazione.

ART.14 – PROCEDURE ELETTORALI

  1. Il Consiglio Direttivo in carica convoca, alla sua scadenza, un’Assemblea generale mediante comunicazione a tutti i soci.
  2. Viene nominata dal Consiglio Direttivo una Commissione elettorale che sovraintende, verifica e garantisce la correttezza formale dell’intero iter elettorale: candidature, cause d’ineleggibilità, elezioni, spoglio, proclamazione. La Commissione elettorale sarà composta da 3 soci volontari non candidati, nominati dal Consiglio Direttivo uscente.
  3. Ogni candidato attesta, sotto la propria responsabilità, di non essere in conflitto d’interessi con le funzioni afferenti l’esercizio della carica.
  4. La Commissione elettorale riceve dalla Segreteria l’elenco dei soci (sia in regola con la quota che non) e pubblica un appello di candidatura per le cariche eleggibili, fissando un termine e le modalità per la presentazione. Le candidature non sono accettabili se non pervenute almeno 30 giorni prima dalla data dell’Assemblea. Nel caso in cui non pervenissero candidature sufficienti a coprire il numero minimo di consiglieri (3), sarà ammessa la candidatura anche successiva.
  5. La Commissione verifica la validità delle candidature pervenute entro i termini e secondo le modalità richieste e predispone la scheda elettorale e l’urna.
  6. La Commissione raccoglie e verifica la validità delle deleghe presentate.
  7. La Commissione fornisce, il giorno delle elezioni, una scheda elettorale a ciascun elettore. Coloro che sono muniti di deleghe riceveranno tante schede elettorali quante sono le deleghe ricevute, che in ogni caso non possono essere superiori a 2.
  8. Ogni elettore può esprimere al massimo quattro preferenze. Saranno dichiarate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiori a quanto indicato o che rechino segni o nominativi non compresi nell’elenco, o candidati e altre diciture non definibili chiaramente.
  9. La Commissione, una volta conteggiati i voti e verificata la regolarità delle procedure, proclama i nuovi componenti del Consiglio Direttivo e redige il verbale dell’avvenuta elezione.
  10.  Decade immediatamente dall’incarico il Consigliere eletto in caso di accertato suo conflitto d’interessi verificatosi successivamente la nomina.

SEZIONE 4 – REGOLAMENTO GESTIONE DEI FONDI SOCIALI

ART.15 – ALLOCAZIONE DEI FONDI SOCIALI

Il Consiglio Direttivo garantisce la corretta gestione dei fondi sociali e si impegna a sostenere e promuovere iniziative che siano diffuse su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo i referenti territoriali.

ART.16 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

I soci possono ottenere il rimborso di spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione a condizione che:

  1. siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo;
  2. siano strettamente correlate alle attività statutarie;
  3. siano supportate da idonei documenti giustificativi di spesa: non sono ammessi rimborsi sulla base di autocertificazione (se non per i rimborsi km);
  4. siano congrue;
  5. siano richieste entro 60 giorni dalla conclusione dell’evento.

ART.17 – SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE

Nel caso specifico di realizzazione eventi ed iniziative, tutte le spese devono essere state pianificate e realizzate seguendo la diligenza del buon padre di famiglia.

Le spese di viaggio sono ammissibili se collegate all’evento e purché sia presente il documento del vettore (aereo, treno, bus, metro). Le spese di taxi e i rimborsi chilometrici sono ammissibili solo se i percorsi non sono serviti da mezzi pubblici, o in casi eccezionali.

Le spese per cene e pranzi sono ammissibili solo se inserite o collegate all’evento pubblico (es, pasti dei relatori); cene o pranzi finalizzati esclusivamente all’organizzatore dell’evento non sono considerate spese ammissibili.

Tutte le spese sostenute senza la previa approvazione del Consiglio Direttivo, se valutate come ammissibili, possono essere ratificate successivamente al pagamento e quindi rimborsate.

Il tesoriere può pagare direttamente o rimborsare sulla base della presentazione dei giustificativi solo le spese che siano state preventivamente autorizzate o ratificate dal consiglio direttivo.

Tutte le spese dei soci e dei referenti saranno rese pubbliche in dettaglio in modo da favorire la trasparenza e il controllo.

ART. 18 – NORME FINALI Il presente regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, entra in vigore con la sua approvazione da parte dell’Assemblea dell’Associazione dal 25 Aprile 2022



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